Tutto pronto per il via al superbonus: è stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito e lo sconto in fattura, l’ultimo tassello insieme ai decreti attuativi Mise su asseverazioni e requisiti tecnici dei lavori. La prima comunicazione per la cessione del credito e lo sconto in fattura potrà essere inviata dal 15 ottobre 2020.

Grazie al meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito, il superbonus permette di fare i lavori in casa essenzialmente a costo zero.

Come funziona? Le famiglie e i condomini potrebbero cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori.

Tutte le informazioni relative ai requisiti tecnici degli interventi e ai relativi limiti di spesa si trovano nel decreto attuativo congiunto Mise, MEF, MIT e Ambiente, valido non solo per l’ecobonus e sismabonus ma per tutti i lavori di efficientamento energetico.

Ecobonus 110%, chi ne ha diritto?

La possibilità di fare i lavori in casa gratis dipende dal tipo di interventi effettuati. Durante l’iter di conversione in legge del decreto Rilancio la platea di beneficiari che possono usufruire dell’agevolazione è stata ampliata:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Ecobonus 110%: novità per le seconde case

Il superbonus del 110% all’inizio era destinato solo per l’abitazione principale, escludendo di conseguenza le seconde case dall’agevolazione.

Con le modifiche apportate durante la conversione in legge si aprono le porte dell’ecobonus 110% anche per le seconde case.

Come si legge infatti nell’emendamento approvato da entrambe le Camere:

“per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.”

Rimangono invece escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9, (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici).

Lavori in casa gratis: quali documentiservono?

L’ecobonus al 110% è tra le misure più accattivanti dell’intero decreto Rilancio, ma per ottenerlo bisognerà armarsi di pazienza e affrontare molta burocrazia.

L’iter infatti è abbastanza complesso, considerando che oltre quello legislativo (con le possibili modifiche della conversione in legge) c’è anche quello operativo.

Serve il via libera del condominio per i lavori sulle parti comuni. Sarà inoltre necessario attendere l’avvio delle procedure dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il visto di conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito.

Serve poi l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da un tecnico abilitato, per certificare che i lavori porterebbero un miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile).

Il “salto” energetico va certificato prima e dopo i lavori, e solo da professionisti abilitati e iscritti all’albo. Sarà anche necessario fare la comunicazione all’ENEA

I tecnici abilitati devono inoltre fornire un’asseverazione, con cui attestano i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

La congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. I tecnici abilitati dovranno rilasciare tale asseverazione rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

Fonte: Money.it